Sentenza 173/2023 (ECLI:IT:COST:2023:173)
Massima numero 45865
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente SCIARRA  - Redattore BARBERA
Udienza Pubblica del  04/07/2023;  Decisione del  04/07/2023
Deposito del 27/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:  45863  45864


Titolo
Giudizio costituzionale per conflitto di attribuzione tra enti - Tono costituzionale - Presupposti - Lesione delle attribuzioni costituzionali del ricorrente per effetto di un atto o di un comportamento significante (nel caso di specie: inammissibilità del conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della Regione Veneto, in relazione al primo elenco dell'Allegato B alla delibera della Giunta reg. Veneto n. 1499 del 2022, nella parte in cui prevede che è soggetta alla fornitura di energia elettrica gratuita la concessione in favore di Eusebio Energia srl 07/BR/GD denominata "Collicello"). (Classif. 115004).

Testo

Il tono costituzionale del conflitto sussiste quando il ricorrente lamenti una lesione delle proprie attribuzioni costituzionali, per effetto di un atto o di un comportamento significante, dotato di efficacia e rilevanza esterna e diretto a esprimere, in modo chiaro e inequivoco, la pretesa di esercitare una data competenza, in modo tale da determinare la menomazione della sfera di attribuzione costituzionale del ricorrente. (Precedenti: S. 22/2020 - mass. 41464; S. 28/2018 - mass. 39827; S. 259/2019 - mass. 42879; O. 175/2020 - mass. 42349).

Le controversie relative alla titolarità di un bene e la interpretazione della normativa – di rango legislativo o costituzionale – che ad essa si riferisce restano di competenza dei giudici comuni se non pongono in questione la delimitazione delle attribuzioni costituzionali degli enti in conflitto. (Precedenti: S. 319/2011 - mass. 35965; S. 213/2001 - mass. 26367).

Ai fini dell’ammissibilità del conflitto di attribuzione tra enti, il ricorso deve prospettare l’illegittimo uso di un potere dell’ente resistente dal quale derivino conseguenze tali da alterare il riparto costituzionale delle rispettive competenze. Laddove ciò non accada, la controversia resta di competenza del solo giudice comune. (Precedente: S. 108/2021 - mass. 43951).

(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile, per difetto di tono costituzionale, il conflitto di attribuzione promosso dalla Provincia autonoma di Trento nei confronti della Regione Veneto, in relazione al primo elenco dell’Allegato B alla delibera della Giunta reg. Veneto n. 1499 del 2022, nella parte in cui prevede che è soggetta alla fornitura di energia elettrica gratuita, ai sensi della legge reg. Veneto n. 27 del 2020, la concessione in favore di Eusebio Energia srl 07/BR/GD denominata “Collicello”. Nonostante la ricorrente lamenti la lesione di proprie attribuzioni statutarie e del principio di leale collaborazione la pretesa resta, in realtà, circoscritta all’individuazione dell’ente al quale spetti detta derivazione per ragioni esclusivamente territoriali rispetto alle quali la Provincia non evidenzia alcun nesso di strumentalità con le proprie attribuzioni costituzionali; la censura riveste, pertanto, il carattere di una mera vindicatio rei e non di una vindicatio potestatis).



Atti oggetto del giudizio

 29/11/2022  n. 1499  art.   co. 

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte