Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Personale medico dell'amministrazione penitenziaria - Equiparazione, anche ai fini previdenziali, dei medici titolari di incarico provvisorio di cui all'art. 50 della legge n. 740 del 1970 ai medici titolari di incarico definitivo - Equiparazione tra medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e medici specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970, da un lato, e medici generali e per la specialistica ambulatoriale, dall'altro - Invasione dell'area della contrattazione collettiva con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 21, comma 5, della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, che prevede una equiparazione tra il personale medico titolare di incarico provvisorio e quello titolare di incarico definitivo, anche a fini previdenziali, disponendo la trasformazione di rapporti provvisori in rapporti definitivi, e l'art. 21, comma 6, della stessa legge che stabilisce una equiparazione tra medici del servizio integrativo di assistenza sanitaria e medici specialisti di cui agli artt. 51 e 52 della legge n. 740 del 1970, da un lato, e medici generali e per la specialistica ambulatoriale, dall'altro, con conseguente invasione dell'area della contrattazione collettiva. Le equiparazioni previste dalle norme impugnate nel disciplinare, anche a fini previdenziali, rapporti di lavoro di natura privatistica, violano l'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in materia di ordinamento civile.