Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Incremento e integrazione del trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti e istituti sanitari - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria degli oneri di spesa nonché del principio di riduzione dei trattamenti economici ricavabile dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale.
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Incremento e integrazione del trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti e istituti sanitari - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria degli oneri di spesa nonché del principio di riduzione dei trattamenti economici ricavabile dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto la disposizione regionale, prevedendo l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari, comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost.
In tema di obbligo di copertura degli oneri finanziari, v. citate sentenze n. 100/2010, n. 386 e n. 213/2008, n. 359/2007 e n. 9/1958 e sulla estensibilità di detto obbligo alle norme regionali, v. citate sentenze n. 100/2010, n. 386 e n. 213/2008 e n. 16/1991.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 26
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 12/07/2008
n. 112
art. 61
co. 14
legge 06/08/2008
n. 133
art.