Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35430  35431  35432  35433  35434  35435  35436  35437  35438  35439  35440  35441  35443  35444  35445


Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Puglia - Incremento e integrazione del trattamento economico dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti e istituti sanitari - Violazione dell'obbligo di copertura finanziaria degli oneri di spesa nonché del principio di riduzione dei trattamenti economici ricavabile dalla legislazione statale - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, in quanto la disposizione regionale, prevedendo l'incremento e l'integrazione del trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi degli enti e istituti sanitari, comporta una maggiore spesa priva di copertura finanziaria, con conseguente violazione dell'art. 81 Cost.

In tema di obbligo di copertura degli oneri finanziari, v. citate sentenze n. 100/2010, n. 386 e n. 213/2008, n. 359/2007 e n. 9/1958 e sulla estensibilità di detto obbligo alle norme regionali, v. citate sentenze n. 100/2010, n. 386 e n. 213/2008 e n. 16/1991.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 81  co. 4

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  12/07/2008  n. 112  art. 61    co. 14  

legge  06/08/2008  n. 133  art.