Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di personale delle imprese appaltatrici - Ricorso del Governo - Preliminare individuazione delle disposizioni impugnate.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di personale delle imprese appaltatrici - Ricorso del Governo - Preliminare individuazione delle disposizioni impugnate.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, ai fini della individuazione delle disposizioni oggetto di censura, è possibile desumere, dal tenore delle censure prospettate, l'intenzione del ricorrente di impugnare non l'intero articolo 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, bensì unicamente i commi 1 e 4.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, ai fini della individuazione delle disposizioni oggetto di censura, è possibile desumere, dal tenore delle censure prospettate, l'intenzione del ricorrente di impugnare non l'intero articolo 30 della legge della Regione Puglia n. 4 del 2010, bensì unicamente i commi 1 e 4.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 30
co.
legge della Regione Puglia
03/08/2007
n. 25
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 18