Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35430  35431  35432  35433  35434  35435  35436  35437  35438  35439  35440  35441  35442  35443  35445


Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di personale delle imprese appaltatrici - Imposizione dell'obbligo di assunzione "a tempo indeterminato" del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto - Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato». La disposizione denunciata, nel prevedere l'assunzione a tempo indeterminato anziché l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, produce una violazione dell'art. 97 Cost. e delle richiamate norme interposte, sotto il profilo della «imparzialità dell'azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale», nonché sotto il profilo del buon andamento.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  25/02/2010  n. 4  art. 30  co. 1

legge della Regione Puglia  03/08/2007  n. 25  art. 25  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  25/06/2008  n. 112  art. 18  

legge  06/08/2008  n. 122  art.   

decreto legge  01/07/2009  n. 78  art. 19  

legge  03/08/2009  n. 102  art.