Sentenza 68/2011 (ECLI:IT:COST:2011:68)
Massima numero 35444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Titolo
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di personale delle imprese appaltatrici - Imposizione dell'obbligo di assunzione "a tempo indeterminato" del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto - Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale.
Amministrazione pubblica - Norme della Regione Puglia - Utilizzo di personale delle imprese appaltatrici - Imposizione dell'obbligo di assunzione "a tempo indeterminato" del personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria dell'appalto - Violazione dei principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione - Illegittimità costituzionale parziale.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 30 della legge della Regione Puglia 25 febbraio 2010, n. 4, quanto al comma 1 del sostituito art. 25 della legge della Regione Puglia 3 agosto 2007, n. 25, limitatamente alle parole «a tempo indeterminato». La disposizione denunciata, nel prevedere l'assunzione a tempo indeterminato anziché l'utilizzo del personale della precedente impresa o società affidataria dell'appalto, produce una violazione dell'art. 97 Cost. e delle richiamate norme interposte, sotto il profilo della «imparzialità dell'azione amministrativa e uniformità della stessa sul territorio nazionale», nonché sotto il profilo del buon andamento.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
25/02/2010
n. 4
art. 30
co. 1
legge della Regione Puglia
03/08/2007
n. 25
art. 25
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 25/06/2008
n. 112
art. 18
legge 06/08/2008
n. 122
art.
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 19
legge 03/08/2009
n. 102
art.