Amministrazione pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 81 della legge della Regione Campania n. 1/2008 - Estensione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 alla "dirigenza di primo livello" che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto e alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile, nonché dei principi fondamentali della legislazione statale nella materia di legislazione concorrente del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi da 55 a 63, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, sia con riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. (ordinamento civile), sia con riferimento alla dedotta violazione di principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). Quanto al primo parametro la disciplina regionale censurata autorizza gli enti del servizio sanitario regionale a trasformare contratti di lavoro precario o flessibile, attualmente in corso o comunque già stipulati, in veri e propri contratti di lavoro a tempo indeterminato. Essa, pertanto, incide sulla regolamentazione del rapporto precario già in atto (e, in particolare, sugli aspetti connessi alla durata del rapporto) e determina, al contempo, la costituzione di altro rapporto giuridico (il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, destinato a sorgere proprio per effetto della stabilizzazione). Le norme regionali censurate sono, inoltre, illegittime anche con riferimento alla lesione dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di coordinamento della finanza pubblica, di cui all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disciplina censurata nel prevedere l'estensione delle procedure di stabilizzazione di cui all'art. 1, comma 565, della legge n. 296 del 2006 alla "dirigenza di primo livello" che abbia prestato servizio a tempo determinato presso le aziende sanitarie, al personale del comparto e alla dirigenza delle aziende ospedaliere universitarie che svolge in via esclusiva attività di assistenza sanitaria in forza di contratti a tempo determinato stipulati con le medesime aziende, viola la disciplina statale di cui all'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che, con riferimento alla generalità delle amministrazioni pubbliche, nello stabilire nuove modalità di assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia prestato servizio a tempo determinato e, dunque, nel consentire, a certe condizioni, la stabilizzazione del personale precario, limita tale possibilità al solo personale non dirigenziale delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; e tra esse sono compresi anche gli enti del Servizio sanitario nazionale.
Sulla riconducibilità della disciplina della fase costitutiva del contratto di lavoro nella materia "ordinamento civile", v. citata sentenza n. 324/2010.