Ambiente - Norme della Regione Campania - Modifica dell'art. 32- bis della legge della Regione Campania n. 4 del 2007 - Consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti - Cessazione e trasferimento delle funzioni alle province, che subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi con decorrenza solo "dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore" - Contrasto con la vigente disciplina statale con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 69, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, il quale abroga la disposizione contenuta nell'art. 32-bis della legge della Regione Campania n. 4 del 2007, che disponeva l'immediata cessazione dell'attività dei consorzi obbligatori per lo smaltimento dei rifiuti e il trasferimento delle relative funzioni alle Province, precisando che il subentro di queste ultime in rapporti attivi e passivi avvenga fin dal momento dell'avvenuto trasferimento dei servizi al nuovo soggetto gestore. Orbene, la norma regionale censurata è lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, in quanto determina uno slittamento temporale dell'effettivo passaggio delle funzioni amministrative in tema di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Campania e, in ultima analisi, individua, in modo eccentrico rispetto alla legge statale, l'ente pubblico responsabile dell'intera attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 314/2009, n. 62/2008 e n. 380/2007.