Sentenza 69/2011 (ECLI:IT:COST:2011:69)
Massima numero 35449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35446  35447  35448  35450


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Disposizioni in materia di trattamento indennitario spettante agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania - Previsione che al termine della legislatura la Giunta regionale provvede alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non rieletti - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 83, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. La disposizione censurata, invero, dispone che, al termine della legislatura, la Giunta regionale provveda alla remissione al Consiglio delle quote necessarie alla copertura delle spese di liquidazione accertate ad avvenuta elezione relativamente ai Consiglieri non eletti; la norma censurata si limita dunque a disporre il trasferimento della provvista necessaria all'adempimento di un preesistente obbligo di pagamento.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Campania  21/01/2010  n. 2  art. 1  co. 83

legge regionale  05/06/1996  n. 13  art. 3  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte