Impiego pubblico - Norme della Regione Campania - Dipendenti del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti strumentali della regione - Possibilità, con almeno otto anni di anzianità lavorativa, di presentare domanda per la risoluzione del rapporto di lavoro per gli anni 2010-2012, dietro corresponsione di incentivi economici fino ad un massimo di trentasei mensilità per il personale non dirigente e fino ad un massimo di trenta mensilità per il personale dirigenziale - Contrasto con le disposizioni statali che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle regole del rapporto di lavoro con conseguente violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, commi da 84 a 91, della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, che introduce incentivi economici alla risoluzione anticipata del rapporto, stabilendone l'importo nella misura massima di trentasei mensilità per il personale non dirigente e di trenta mensilità per il personale dirigenziale. Invero, le norme di cui ai commi censurati contrastano con le disposizioni statali contenute negli artt. da 40 a 50 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riservano alla contrattazione collettiva la determinazione delle norme regolatrici del rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni, così invadendo la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 7/2011, n. 332/2010 e n. 189/2007.