Sentenza 174/2023 (ECLI:IT:COST:2023:174)
Massima numero 45731
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PETITTI
Udienza Pubblica del  06/07/2023;  Decisione del  06/07/2023
Deposito del 27/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Giudizio costituzionale - Oggetto - Leggi e atti aventi forza di legge - Conseguente impossibilità di sottoporre alla Corte costituzionale norme di natura regolamentare - Eccezione - Norme scaturenti dal congiunto operare della disposizione legislativa e della fonte secondaria (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni aventi ad oggetto disposizione di natura regolamentare che disciplina l'apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie). (Classif. 111006).

Testo

La giurisdizione della Corte costituzionale [nel giudizio in via incidentale] è limitata alla cognizione della legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge e non si estende a norme di natura regolamentare. (Precedenti: O. 254/2016 – mass. 39138; O. 156/2013 – mass. 37172; O. 37/2007 – mass. 31013; O. 401/2006 – mass. 30822-30823; O. 125/2006 – mass. 30290; O. 389/2004 – mass. 28935; S. 427/2000 – mass. 25742).


Il sindacato di legittimità della normativa subprimaria è rimesso alla cognizione del giudice comune, ovvero alla giurisdizione di annullamento del giudice amministrativo e al potere di disapplicazione incidentale di ogni altro giudice. Fanno eccezione a tale regola, e sono state così sottoposte allo scrutinio di legittimità costituzionale, le norme scaturenti dal congiunto operare della disposizione legislativa e della fonte secondaria, nei casi in cui la prima risulti in concreto applicabile attraverso le specificazioni formulate nella fonte secondaria. (Precedenti: S. 263/2022; S. 92/2021 – mass. 43868; S. 241/2019 – mass. 41717; S. 3/2019 – mass. 40327; S. 224/2018 – mass. 40931; S. 200/2018 – mass. 40352; S. 16/2017 – mass. 39240; S. 178/2015 – mass. 38539; O. 430/99 – mass. 25013; S. 333/1991 – mass. 17545; S. 1104/1988 – mass. 13183).


Secondo un principio generale, l’ammissibilità dello scrutino di legittimità costituzionale del combinato disposto di una norma legislativa e di una regolamentare poggia sul presupposto che la seconda, integrando il precetto posto dalla prima, non lo contraddica: l’eventuale illegittimità in concreto dell’integrazione amministrativa, infatti, radicherebbe il potere-dovere del giudice ordinario di disapplicare caso per caso l’atto regolamentare. Viceversa, l’interprete non può identificare il contenuto di una norma di legge sulla scorta di disposizioni aventi, in base alla gerarchia delle fonti del diritto positivo, valore inferiore e secondario, quando queste contrastino con la legge. In tal caso deve escludersi il giudizio sulla costituzionalità della legge per una asserita illegittimità del contenuto della norma regolamentare, anche se emanata per l’esecuzione della legge medesima. (Precedenti: S. 133/1992; S. 102/1972 – mass. 6149).


(Nel caso di specie, sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma, in riferimento agli artt. 3, 21, 41, 42 e 76 Cost., dell’art. 23, comma 2, cod. strada, come integrato dall’art. 57, comma 1, del d.P.R. n. 495 del 1992, che concernono l’apposizione sui veicoli di insegne pubblicitarie. La prospettazione di una difformità tra il regolamento di esecuzione del cod. strada e la legge sulla quale esso si fonda, darebbe luogo ad un vizio non di illegittimità costituzionale, ma di illegittimità della fonte secondaria, rendendo inammissibile lo scrutinio di questa Corte).



Atti oggetto del giudizio

codice della strada (d.lgs. 30.4.1992, n. 285)    n.   art. 23  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  16/12/1992  n. 495  art. 57  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 21

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte