Ambiente - Norme della Regione Basilicata - Disciplina dei parchi naturali - Possibilità che gli enti parco regionali adottino, mediante un apposito regolamento provvisorio del parco approvato dal Consiglio regionale, provvedimenti specifici, anche in deroga ai divieti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali sulle aree naturali protette, fino all'approvazione del piano del parco per l'esercizio delle attività consentite - Violazione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale - Illegittimità costituzionale in via consequenziale dell'intera legge.
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), della Costituzione, l'art. 1 della legge della Regione Basilicata 29 gennaio 2010, n. 4, che ha inserito il comma 9 all'art. 19 della legge della Regione Basilicata 28 giugno 1994, n. 28, il quale stabilisce che gli enti Parco regionali possono adottare provvedimenti specifici fino all'approvazione del Piano del Parco anche in deroga al divieto - previsto dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - di attività e opere che possano compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora, alla fauna e ai rispettivi habitat. Infatti la disposizione impugnata, concernendo la disciplina dei parchi naturali, interviene nella materia della tutela dell'ambiente, così invadendo un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale. Per illegittimità costituzionale consequenziale, va anche dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Basilicata n. 4 del 2010, composta di due soli articoli e in cui il successivo articolo 2 disciplina solo l'entrata in vigore dell'art. 1.