Sentenza 71/2011 (ECLI:IT:COST:2011:71)
Massima numero 35452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Titolo
Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennità di ausiliaria - Personale già in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennità di ausiliaria - Personale già in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - Eccepita inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza della norma censurata, in quanto detta rilevanza emerge chiaramente dall'incidenza della norma impugnata sull'indennità di ausiliaria percepita dai ricorrenti nel giudizio principale. Senza l'esclusione da essa disposta, infatti, l'adeguamento ai nuovi livelli economici riconosciuti al personale in servizio discenderebbe dalla disciplina generale, secondo cui l'indennità di ausiliaria dev'essere progressivamente allineata al trattamento economico spettante al personale di pari grado in servizio.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
12/05/1995
n. 196
art. 31
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte