Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennità di ausiliaria - Personale già in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - Sopravvenuta abrogazione della disposizione denunciata - Eccepita inammissibilità della questione per difetto di rilevanza della questione - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, va rigettata l'eccezione d'inammissibilità della questione per irrilevanza della stessa, poiché, malgrado la sopravvenuta abrogazione dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 196 del 1995 (insieme con tutto il d.lgs. citato), a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare) - ossia in data 8 ottobre 2010 (art. 2268, comma 1, n. 911, d.lgs. ult. cit., in combinato disposto con l'art. 2272, comma 1, del medesimo d.lgs.) -, persiste la rilevanza della questione proposta, stante l'evidente applicabilità ratione temporis della norma censurata alla fattispecie dedotta nel giudizio principale.