Impiego pubblico - Personale non direttivo delle Forze Armate - Indennità di ausiliaria - Personale già in posizione di ausiliaria alla data del 31 agosto 1995 - Previsione, ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria, del mantenimento dei livelli retributivi stabiliti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23 - Ritenuta lesione del principio del legittimo affidamento - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dato che nessun legittimo affidamento nel costante allineamento delle posizioni economiche di ausiliaria con quelle di servizio effettivo si è potuto consolidare in capo ai sottoufficiali collocati in ausiliaria alla data 31 agosto 1995, non essendo, comunque, precluso al legislatore d'intervenire in tale ambito con misure di equilibrato contenimento della spesa come quella in oggetto.
Sulla insussistenza dell'obbligo di indicizzare i trattamenti di quiescenza alla stregua dei miglioramenti stipendiali del personale in servizio e sull'ampia discrezionalità del legislatore al riguardo, v. citata sentenza n. 62/1999; ordinanza n. 531/2002.
In tema di adeguamento dell'indennità di ausiliaria, v. citata ordinanza n. 254/2001.
Sui meccanismi perequativi delle pensioni rispetto alla dinamica stipendiale, v. citata sentenza n. 316/2010.