Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Mancata previsione dell'assenza di un giustificato motivo come elemento costitutivo del reato o, quantomeno, come esimente - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di uguaglianza, di ragionevolezza, di determinatezza della fattispecie penale e del contraddittorio nella formazione della prova, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Carente descrizione della fattispecie concreta e carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 25 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, nella prima delle due ordinanze di rimessione all'origine del giudizio, il difetto di descrizione della fattispecie è pressoché totale, in quanto il rimettente non riporta il capo d'imputazione né tantomeno descrive l'effettiva condotta contestata all'imputato; nella seconda - in cui difetta ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione - il rimettente descrive invece la fattispecie concreta in modo contraddittorio, non chiarendo se la condotta contestata all'imputato sia quella di ingresso illegale o, piuttosto, di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, circostanza, questa, che assume particolare rilievo, posto che le questioni sollevate attengono alla mancanza dell'esimente del giustificato motivo. Tali carenze rendono impossibile il controllo sulla effettiva rilevanza delle questioni e, pertanto, precludono alla Corte lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.