Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, ove sussista la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato - Eccezione di inammissibilità delle questioni per mancanza di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - Reiezione.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aggiunto dall'art. 2, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 Cost., in quanto prevede che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, non è fondata l'eccezione di inammissibilità delle questioni per mancanza di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione, sollevata dalla difesa erariale poiché il rimettente non avrebbe indicato le ragioni del proprio autonomo convincimento circa la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni stesse. Invero, quanto alla rilevanza, il rimettente adotta una motivazione autonoma, perché afferma espressamente che i giudizi principali, aventi ad oggetto l'impugnazione di pretese tributarie basate sull'indeducibilità di costi riconducibili a reati, non possono essere definiti senza applicare la norma denunciata. Quanto alla non manifesta infondatezza, il giudice a quo indica le ragioni a sostegno delle sollevate questioni, dichiarando di fare integralmente proprie le argomentazioni prospettate al riguardo dalla società ricorrente e da lui dettagliatamente riportate nell'ordinanza di rimessione.