Imposte e tasse - Imposte sui redditi - Indeducibilità dei costi o delle spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, ove sussista la relativa iscrizione nel registro delle notizie di reato - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di proporzionalità dell'imposizione alla capacità contributiva, nonché asserito contrasto con la presunzione di non colpevolezza - Inadeguata motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili, per inadeguata motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 4-bis, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, aggiunto dall'art. 2, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 53 Cost., in quanto prevede che nella determinazione dei redditi di cui all'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato. Il rimettente non ha, infatti, considerato che gli avvisi di accertamento oggetto dei giudizi principali sono stati impugnati con motivi di ricorso che, risolvendosi nella negazione della possibilità di ritenere indeducibili i costi ripresi a tassazione, sono logicamente e giuridicamente prioritari rispetto alle questioni di costituzionalità parimenti prospettate dalla società ricorrente. Pertanto, il giudice a quo avrebbe dovuto preliminarmente affermare - motivando anche solo sommariamente sul punto - l'infondatezza dei suddetti motivi di ricorso, perché questi, se accolti, avrebbero determinato l'annullamento degli avvisi di accertamento impugnati e la conseguente irrilevanza delle questioni.