Ordinanza 74/2011 (ECLI:IT:COST:2011:74)
Massima numero 35458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  23/02/2011;  Decisione del  23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Procedimento civile - Violazioni del codice della strada - Controversie in materia di opposizione alla trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati - Competenza del giudice del luogo della commessa violazione, anziché del luogo di residenza dell'opponente - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e di parità delle parti processuali, nonché asserita limitazione della tutela giurisdizionale del cittadino avverso gli atti della pubblica amministrazione - Difetto di argomentazione sulla rilevanza della questione - Omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità.

Testo

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui tali norme radicano la competenza a conoscere delle controversie in materia di opposizione alla trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, a seguito di violazioni del codice della strada, in capo al giudice del luogo della commessa violazione, anziché in capo a quello del luogo di residenza dell'opponente; l'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere priva di motivazione in ordine alla presunta violazione degli artt. 97 e 113 Cost., non dà conto delle ragioni per le quali la normativa in oggetto sarebbe applicabile all'impugnazione del provvedimento di trascrizione del fermo amministrativo, né si pronuncia, pur in presenza di contrapposte eccezioni sollevate dalle parti, sulla propria competenza.

Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, v., tra le altre, le ordinanze n. 114 del 2005, n. 130 del 2004 e n. 459 del 2002.



Atti oggetto del giudizio

legge  24/11/1981  n. 689  art. 22  co. 

legge  24/11/1981  n. 689  art. 22  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111  co. 2

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte