Ordinanza 75/2011 (ECLI:IT:COST:2011:75)
Massima numero 35459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
23/02/2011; Decisione del
23/02/2011
Deposito del 03/03/2011; Pubblicazione in G. U. 09/03/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione del "giustificato motivo" quale esimente della condotta sanzionata - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di colpevolezza - Carente descrizione della fattispecie concreta - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Straniero - Reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Mancata previsione del "giustificato motivo" quale esimente della condotta sanzionata - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e di colpevolezza - Carente descrizione della fattispecie concreta - Difetto di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata. I provvedimenti di rimessione sono infatti carenti sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferiscono, sia nella motivazione addotta in punto di rilevanza - di talché resta inibita, per la Corte, la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente - sia, infine, nella esposizione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come introdotto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), nella parte in cui non prevede il «giustificato motivo» quale esimente della condotta sanzionata. I provvedimenti di rimessione sono infatti carenti sia nella descrizione della concreta fattispecie cui si riferiscono, sia nella motivazione addotta in punto di rilevanza - di talché resta inibita, per la Corte, la necessaria verifica circa l'influenza della questione di legittimità sulla decisione richiesta al rimettente - sia, infine, nella esposizione delle ragioni di conflitto tra la norma censurata ed i parametri costituzionali evocati.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte