Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Personale dipendente dell'Amministrazione regionale - Buoni pasto - Assegnazione di non più di 120 buoni pasto all'anno per ogni dipendente, e per gli autisti assegnazione di una quota aggiuntiva calcolata su base storica in relazione al servizio svolto - Riconducibilità della disciplina impugnata alla materia riservata alla contrattazione collettiva, con conseguente violazione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell'ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 18, comma 4, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. - il quale prevede che la Giunta regionale adotti una nuova disciplina in materia di buoni pasto, spettanti ai dipendenti regionali, e stabilisce anche il numero massimo annuale di essi concedibili a ogni lavoratore - in quanto la norma regionale in esame, disciplinando un aspetto del trattamento economico dei dipendenti della Regione, il cui rapporto di impiego è stato privatizzato, invade la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile.
Sulla riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "ordinamento civile", v. citate sentenze n. 332, n. 324 e n. 151/2010, n. 189/2007.