Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Servizio sanitario regionale - Interventi riferiti al personale - Possibilità di prorogare i rapporti di lavoro flessibile, a tempo determinato e di co.co.co. per la durata massima del piano di rientro nel rispetto dei limiti annuali di spesa - Proroga di incarichi già conferiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore di unità operativa complessa in mancanza della copertura del posto a tempo indeterminato per il periodo corrispondente al piano di rientro - Contrasto con la normativa statale espressione di principi fondamentali di competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale. In particolare, il comma 1 dispone una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro. Identica considerazione vale per il comma 2, che prevede la possibilità per la Azienda sanitaria molisana di prorogare per il periodo corrispondente al Piano di rientro gli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti. E' ovvio, infatti, che simili proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unità complesse eventualmente disposta dal commissario ad acta. Restano assorbite le censure svolte in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.
Sul contenimento della spesa sanitaria, v. citate sentenze n. 100 e n. 40/2010, n. 94/2009.