Sentenza 77/2011 (ECLI:IT:COST:2011:77)
Massima numero 35463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35461  35462  35464  35465  35466  35467


Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Servizio sanitario regionale - Interventi riferiti al personale - Possibilità di prorogare i rapporti di lavoro flessibile, a tempo determinato e di co.co.co. per la durata massima del piano di rientro nel rispetto dei limiti annuali di spesa - Proroga di incarichi già conferiti per lo svolgimento delle funzioni di direttore di unità operativa complessa in mancanza della copertura del posto a tempo indeterminato per il periodo corrispondente al piano di rientro - Contrasto con la normativa statale espressione di principi fondamentali di competenza legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori motivi di censura.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, commi 1 e 2, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., per violazione di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica stabiliti dalla legislazione statale. In particolare, il comma 1 dispone una proroga talmente ampia dei contratti di lavoro in essere con il personale precario (essa concerne, infatti, i contratti del personale di tutto il servizio sanitario regionale utilizzato con modalità di lavoro flessibili o assunto a tempo determinato o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa) da comportare il serio rischio di pregiudicare l'obiettivo dei programmi operativi finalizzati all'attuazione del Piano di rientro. Identica considerazione vale per il comma 2, che prevede la possibilità per la Azienda sanitaria molisana di prorogare per il periodo corrispondente al Piano di rientro gli incarichi di direttore di unità operativa complessa già conferiti. E' ovvio, infatti, che simili proroghe impediscono di realizzare immediatamente il risparmio di spesa conseguente alla soppressione delle corrispondenti unità complesse eventualmente disposta dal commissario ad acta. Restano assorbite le censure svolte in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Sul contenimento della spesa sanitaria, v. citate sentenze n. 100 e n. 40/2010, n. 94/2009.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  22/01/2010  n. 3  art. 19  co. 1

legge della Regione Molise  22/01/2010  n. 3  art. 19  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2    co. 88  

decreto legge  01/07/2009  n. 78  art. 17    co. 10  

decreto legge  01/07/2009  n. 78  art. 17    co. 11  

decreto legge  01/07/2009  n. 78  art. 17    co. 12  

decreto legge  01/07/2009  n. 78  art. 17    co. 13  

legge  03/08/2009  n. 102  art.