Sentenza 77/2011 (ECLI:IT:COST:2011:77)
Massima numero 35464
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
07/03/2011; Decisione del
07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Titolo
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Servizio sanitario regionale - Interventi riferiti al personale - Predisposizione da parte dell'azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2009 per la stabilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica nonché con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Sanità pubblica - Impiego pubblico - Norme della Regione Molise - Servizio sanitario regionale - Interventi riferiti al personale - Predisposizione da parte dell'azienda sanitaria di un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il piano di rientro anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2009 per la stabilizzazione del personale assunto con contratti a tempo determinato - Ricorso del Governo - Ritenuto contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica nonché con i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - Esclusione - Non fondatezza delle questioni.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, il quale stabilisce che la Azienda sanitaria molisana propone un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro «anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1». Quest'ultimo articolo, al comma 8, prevede la stabilizzazione per il personale assunto con contratti a tempo determinato. Orbene, la disposizione censurata non comporta un rischio di compromissione dell'obiettivo del rientro della spesa sanitaria regionale, perché vale, anche per le procedure di stabilizzazione che la Regione potrebbe eventualmente attivare, il limite costituito dalla necessaria coerenza con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro. Non è ravvisabile, dunque, contrasto con il principio fondamentale espresso dall'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, né, conseguentemente, con l'art. 117, terzo comma, Cost. Neppure sussiste la lesione degli artt. 3 e 97 Cost. Infatti, l'art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 non costituisce la fonte del potere dell'amministrazione molisana di procedere alla stabilizzazione dei precari, fonte che invece va individuata nell'art. 3 della precedente legge regionale n. 1 del 2009, non impugnata dallo Stato e, pertanto, ancora in vigore, e si limita a prevedere che, nel piano di riorganizzazione del personale, l'Azienda sanitaria molisana tenga conto anche del personale precario da stabilizzare in virtù della precedente normativa del 2009.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, il quale stabilisce che la Azienda sanitaria molisana propone un piano di riorganizzazione del personale coerente con il riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro «anche ai fini dell'applicazione dell'art. 3 della legge regionale 13 gennaio 2009, n. 1». Quest'ultimo articolo, al comma 8, prevede la stabilizzazione per il personale assunto con contratti a tempo determinato. Orbene, la disposizione censurata non comporta un rischio di compromissione dell'obiettivo del rientro della spesa sanitaria regionale, perché vale, anche per le procedure di stabilizzazione che la Regione potrebbe eventualmente attivare, il limite costituito dalla necessaria coerenza con il piano di riassetto della rete ospedaliera e con il Piano di rientro. Non è ravvisabile, dunque, contrasto con il principio fondamentale espresso dall'art. 2, comma 88, della legge n. 191 del 2009, né, conseguentemente, con l'art. 117, terzo comma, Cost. Neppure sussiste la lesione degli artt. 3 e 97 Cost. Infatti, l'art. 19, comma 3, della legge della Regione Molise n. 3 del 2010 non costituisce la fonte del potere dell'amministrazione molisana di procedere alla stabilizzazione dei precari, fonte che invece va individuata nell'art. 3 della precedente legge regionale n. 1 del 2009, non impugnata dallo Stato e, pertanto, ancora in vigore, e si limita a prevedere che, nel piano di riorganizzazione del personale, l'Azienda sanitaria molisana tenga conto anche del personale precario da stabilizzare in virtù della precedente normativa del 2009.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
22/01/2010
n. 3
art. 19
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 10
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 11
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 12
decreto legge 01/07/2009
n. 78
art. 17
co. 13
legge 03/08/2009
n. 102
art.
legge 23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 88