Sentenza 77/2011 (ECLI:IT:COST:2011:77)
Massima numero 35465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
07/03/2011; Decisione del
07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Servizio sanitario regionale - Possibilità di stipulare contratti per l'attuazione di progetti di ricerca sanitaria o di progetti finalizzati previsti da normative dello Stato - Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Servizio sanitario regionale - Possibilità di stipulare contratti per l'attuazione di progetti di ricerca sanitaria o di progetti finalizzati previsti da normative dello Stato - Contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute - Illegittimità costituzionale - Assorbimento degli ulteriori profili di censura.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 4, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, in quanto la disciplina censurata nel consentire la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato anche in relazione ad iniziative diverse da quelle contemplate dalla summenzionata norma statale si pone in contrasto con la disciplina posta da quest'ultima e, pertanto, vìola l'art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce allo Stato la competenza a dettare i principi fondamentali in materia di tutela della salute. Resta assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Molise
22/01/2010
n. 3
art. 19
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 3
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 30/12/1992
n. 502
art. 15 octies