Sentenza 77/2011 (ECLI:IT:COST:2011:77)
Massima numero 35466
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35461  35462  35463  35464  35465  35467


Titolo
Professioni - Norme della Regione Molise - Previsione che la Giunta regionale promuova e disciplini le funzioni dell'informatore medico-scientifico aziendale, ai fini del controllo della spesa farmaceutica e di una corretta informazione sulle prescrizioni farmaceutiche da parte dei medici - Contrasto con i principi fondamentali in materia di figure professionali sanitarie con conseguente violazione della competenza legislativa statale nelle materie concorrenti delle professioni e della tutela della salute - Illegittimità costituzionale.

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 5, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la norma regionale censurata sostanzialmente istituisce una nuova professione (quella dell'informatore medicoscientifico aziendale), rinviando ad una disciplina di rango secondario la definizione delle funzioni e tutta la regolamentazione di tale nuova professione, così violando il principio in virtù del quale l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  22/01/2010  n. 3  art. 19  co. 5

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/12/1992  n. 502  art. 6    co. 3