Amministrazione pubblica - Norme della Regione Molise - Attività del commissario ad acta e del subcommissario, nominati dal Consiglio dei ministri per il Piano di rientro - Possibilità di assumere nuovo personale per le segreterie particolari - Contrasto con la normativa statale, che impone di provvedere alla gestione commissariale con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, espressione dei principi fondamentali della materia "coordinamento della finanza pubblica" - Illegittimità costituzionale.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, comma 7, della legge della Regione Molise 22 gennaio 2010, n. 3, il quale prevede che, in relazione all'attività del commissario ad acta e del subcommissario (nominati dal Consiglio dei ministri per il Piano di rientro dal disavanzo nella spesa sanitaria), è applicabile l'art. 8 della legge della Regione Molise n. 15 del 1991 che, con riferimento al personale delle segreterie particolari degli organi, prevede anche la possibilità di assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato personale esterno all'Amministrazione regionale (comma 7). Tale disposizione, che attribuisce la facoltà di ricorrere a nuove assunzioni per le esigenze della gestione commissariale, si pone in aperto contrasto con il vincolo posto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007 (il quale stabilisce che le Regioni provvedono agli adempimenti relativi alla gestione commissariale dei Piani di rientro «utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente»), che ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost.