Sentenza 78/2011 (ECLI:IT:COST:2011:78)
Massima numero 35469
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35468


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Molise - Disciplina sull'assetto programmatorio, contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda sanitaria regionale del Molise - Oggetto, poteri e modalità della funzione di controllo attribuita alla competenza della Giunta regionale - Mancata previsione dell'esclusione, dall'ambito di operatività delle disposizioni impugnate, delle funzioni e delle attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

Sono costituzionalmente illegittimi gli articoli 31, commi 2, 3 e 8, lett. c); 32 e 33 della legge della Regione Molise 22 febbraio 2010, n. 8, nella parte in cui non escludono dall'ambito della loro operatività le funzioni e le attività del commissario ad acta nominato dal Governo per l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo regionale in materia sanitaria, in quanto ricorre nella specie una situazione di interferenza sulle funzioni commissariali, idonea ad integrare la violazione dell'art. 120, secondo comma, Cost. Infatti, occorre rammentare che l'operato del commissario ad acta, incaricato dell'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario previamente concordato tra lo Stato e la Regione interessata, sopraggiunge all'esito di una persistente inerzia degli organi regionali, essendosi questi ultimi sottratti ad un'attività che pure è imposta dalle esigenze della finanza pubblica. È, dunque, proprio tale dato - in uno con la constatazione che l'esercizio del potere sostitutivo è, nella specie, imposto dalla necessità di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica, oltre che dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti un diritto fondamentale (art. 32 Cost.), qual è quello alla salute - a legittimare la conclusione secondo cui le funzioni amministrative del commissario, ovviamente fino all'esaurimento dei suoi compiti di attuazione del piano di rientro, devono essere poste al riparo da ogni interferenza degli organi regionali, senza che possa essere evocato il rischio di fare di esso l'unico soggetto cui spetti di provvedere per il superamento della situazione di emergenza sanitaria in ambito regionale.

In materia, v. citata sentenza n. 2/2010 e n. 193/2007.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Molise  22/02/2010  n. 8  art. 31  co. 2

legge della Regione Molise  22/02/2010  n. 8  art. 31  co. 3

legge della Regione Molise  22/02/2010  n. 8  art. 31  co. 8

legge della Regione Molise  22/02/2010  n. 8  art. 32  co. 

legge della Regione Molise  22/02/2010  n. 8  art. 33  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 120

Altri parametri e norme interposte