Sentenza 79/2011 (ECLI:IT:COST:2011:79)
Massima numero 35470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35471  35472  35473  35474  35475


Titolo
Opere pubbliche - Trasporto pubblico locale - Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" con previsione della rassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione degli artt. 70 e 97 Cost. - Censure formulate senza adeguata motivazione e senza indicazione delle ragioni per le quali l'asserita violazione ridonderebbe in lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, prospettate in relazione agli artt. 70 e 97 Cost. Infatti, la censura formulata riguardo all'art. 70 Cost. risulta priva di un'adeguata motivazione, mentre, con riferimento all'art. 97 Cost., la ricorrente non indica le ragioni per le quali l'asserita violazione ridonderebbe in una lesione delle attribuzioni costituzionali della Regione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/03/2010  n. 40  art. 4  co. 6

decreto-legge  25/03/2010  n. 40  art. 4  co. 7

decreto-legge  25/03/2010  n. 40  art. 4  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 70

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte