Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Disciplina del rapporto di pubblico impiego - Norme della Regione Abruzzo - Riconoscimento di un emolumento in via diretta, in sostituzione della fonte negoziale - Violazione della competenza esclusiva statale - Illegittimità costituzionale. (Classif. 216021).
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione della competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, di cui all’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., in relazione ai principi espressi dagli artt. 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, l’art. 26, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022. La disposizione regionale impugnata dal Governo, al fine di ampliare le attività di rilevamento dei contagi da SARS-CoV-2 nel territorio regionale, riconosce direttamente, senza previo accordo o concertazione e del tutto al di fuori della contrattazione collettiva, un emolumento economico – specificandone l’importo minimo – a ciascun impiegato nelle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) abruzzesi. Tale rapporto di lavoro ha natura privatistica ed è pertanto disciplinato dalle norme sul pubblico impiego privatizzato, cosicché la disposizione impugnata si sostituisce illegittimamente alla negoziazione delle parti, fonte imprescindibile di disciplina del rapporto di pubblico impiego anche regionale. (Precedenti: S. 155/2023; S. 155/2022 – mass. 45008; S. 5/2022 – mass. 44459; S. 146/2019 – mass. 42408).