Opere pubbliche - Trasporto pubblico locale - Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" con previsione della rassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Ritenuta violazione della competenza legislativa regionale residuale in materia di "trasporto pubblico locale" - Intervenuto inserimento della metropolitana di Parma nel Programma infrastrutture strategiche con il consenso della Regione - Conseguente trasferimento allo Stato delle competenze legislative e amministrative per attrazione in sussidiarietà - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, prospettata con riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost. per ritenuta violazione della propria competenza legislativa residuale in materia di "trasporto pubblico locale". L'inserimento, con il consenso della stessa Regione, della metropolitana di Parma nel Programma Infrastrutture Strategiche ha determinato la cosiddetta attrazione in sussidiarietà allo Stato sia delle funzioni amministrative in materia, sia di quelle legislative, con la conseguenza che non è più possibile oggi, da parte della Regione, rivendicare la potestà legislativa residuale, che si è trasferita allo Stato per il motivo anzidetto.