Sentenza 79/2011 (ECLI:IT:COST:2011:79)
Massima numero 35472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35470  35471  35473  35474  35475


Titolo
Opere pubbliche - Trasporto pubblico locale - Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" con previsione della rassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserito uso improprio dello strumento del decreto-legge - Eccepita inammissibilità della questione per asserita estraneità della censura rispetto alle competenze regionali tutelabili in sede di giudizio in via principale - Reiezione.

Testo

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, relativa alla estraneità della censura riferita all'art. 77 Cost. rispetto alle competenze regionali tutelabili in sede di giudizio in via principale, poiché, ove le doglianze regionali fossero fondate, l'eventuale uso improprio del decreto-legge produrrebbe, come effetto immediato, una lesione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite della Regione.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/03/2010  n. 40  art. 4  co. 6

decreto-legge  25/03/2010  n. 40  art. 4  co. 7

decreto-legge  25/03/2010  n. 40  art. 4  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte