Opere pubbliche - Trasporto pubblico locale - Revoca del finanziamento statale previsto per l'opera "Sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Parma" con previsione della rassegnazione delle somme e rimessione ad una transazione della tacitazione di ogni pretesa del soggetto affidatario, mediante indennizzo - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Asserito uso improprio dello strumento del decreto-legge per mancanza dei presupposti di necessità e urgenza - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 6, 7 e 8, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, sollevata in relazione all'art. 77 Cost., per asserita mancanza dei presupposti di necessità e urgenza, in quanto, nella specie, non è riscontrabile quella «evidente mancanza» dei presupposti di necessità e di urgenza, che legittima la Corte a sindacare la scelta governativa di avvalersi di tale strumento legislativo. Infatti, il titolo stesso del decreto-legge in questione contiene un riferimento, ancorché generico, alle norme impugnate, laddove si legge che l'atto stesso è volto anche alla «destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno alla domanda in particolari settori». Si deve inoltre rilevare che le norme impugnate non sono state inserite nel suddetto atto con forza di legge in sede di conversione parlamentare, ma erano presenti nel testo originario, nel complesso indirizzato al recupero di risorse per il sostegno della domanda interna.
In tema di sindacato, da parte della Corte, dei presupposti di necessità e di urgenza per il ricorso al decreto-legge, v. citate sentenze n. 128/2008 e n. 171/2007.