Opere pubbliche - Porti e aeroporti - Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali per il finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale - Ricorso della Regione Emilia-Romagna - Dedotta violazione del principio di leale collaborazione in sede di emanazione del decreto-legge - Inapplicabilità di esso all'attività legislativa - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, (testo anteriore alla conversione in legge operata con modificazioni, dall'art. 1 della legge 22 maggio 2010, n. 73) del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, in quanto le procedure collaborative tra Stato e Regioni non rilevano ai fini del sindacato di legittimità degli atti legislativi, salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione. Inoltre, la decisione statale di escludere l'opera dal novero di quelle ritenute strategiche sul piano nazionale - e di revocare, di conseguenza, il relativo finanziamento - non incide sulle competenze legislative e amministrative della Regione, in quanto non impedisce a quest'ultima di realizzarla con fondi propri, né si concretizza in un intervento unilaterale nella sfera regionale, come sarebbe avvenuto, ad esempio, nell'ipotesi di dirottamento delle risorse su altre opere, non concordate, da realizzarsi nel territorio regionale, o di mutamento della localizzazione della stessa opera oggetto dell'intesa. Con la revoca del finanziamento statale - a seguito di valutazione di politica economica non censurabile in sede di sindacato di legittimità costituzionale - vengono meno le ragioni che avevano giustificato l'attrazione in sussidiarietà, sicché l'assetto dei rapporti tra Stato e Regione, per questo particolare profilo, ritorna così nell'alveo ordinario, quale tracciato dall'art. 117 Cost.
In senso analogo, sull'inapplicabilità delle procedure di leale collaborazione all'attività legislativa, v. citate sentenze n. 278/2010, n. 371/2008 e n. 387/2007), salvo che l'osservanza delle stesse sia imposta, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione, v. citate sentenze n. 33/2011 e n. 278/2010.