Sentenza 79/2011 (ECLI:IT:COST:2011:79)
Massima numero 35475
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35470  35471  35472  35473  35474


Titolo
Opere pubbliche - Porti e aeroporti - Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le infrastrutture portuali per il finanziamento delle opere infrastrutturali nei porti di rilevanza nazionale - Mancata previsione, in sede di ripartizione del fondo, della condizione del raggiungimento di un'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i piani generali di riparto delle risorse finanziarie allo scopo destinate, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti i singoli porti - Illegittimità costituzionale in parte qua .

Testo

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, nella parte in cui non prevede che la ripartizione delle risorse del «Fondo per le infrastrutture portuali» avvenga previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, per i programmi nazionali di riparto, e con le singole Regioni interessate, per finanziamenti specifici riguardanti singoli porti. Infatti, il suddetto Fondo si riferisce ad interventi che rientrano nella materia «porti e aeroporti civili», rimessa alla competenza legislativa concorrente dal terzo comma dell'art. 117 Cost.

In tema di fondi a destinazione vincolata, v. citate sentenze n. 16/2010 e n. 168/2008.



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  25/03/2010  n. 40  art. 4  co. 6

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte