Sentenza 80/2011 (ECLI:IT:COST:2011:80)
Massima numero 35476
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
07/03/2011; Decisione del
07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Titolo
Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione - Gradi di merito - Svolgimento, a richiesta di parte, nelle forme dell'udienza pubblica - Preclusione - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilità della questione.
Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione - Gradi di merito - Svolgimento, a richiesta di parte, nelle forme dell'udienza pubblica - Preclusione - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale - Questione divenuta priva di oggetto - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile, per sopravvenuta mancanza di oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sollevata in relazione all'art. 117, primo comma, della Costituzione, concernente il difetto di pubblicità delle udienze di prevenzione nei gradi di merito. La norma per questo verso censurata - vale a dire, quella che non consente agli interessati di chiedere che, davanti ai tribunali e alle corti d'appello, il procedimento di prevenzione si svolga in forma pubblica - è già stata rimossa dall'ordinamento da precedente declaratoria di illegittimità costituzionale con efficacia ex tunc.
V. citata sentenza n. 93/2010.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/1956
n. 1423
art. 4
co.
legge
31/05/1965
n. 575
art. 2
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte