Sentenza 80/2011 (ECLI:IT:COST:2011:80)
Massima numero 35477
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35476  35478


Titolo
Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione - Giudizio di cassazione - Svolgimento, a richiesta di parte, nelle forme dell'udienza pubblica - Preclusione - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza sollevata dalla parte privata alla luce del nuovo testo dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea per asserita disapplicabilità delle norme interne ritenute incompatibili con quelle della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - Reiezione.

Testo

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, concernente la preclusione dello svolgimento in forma pubblica del procedimento davanti alla Corte di cassazione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza sollevata dalla parte privata alla luce del nuovo testo dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea per asserita disapplicabilità delle norme interne ritenute incompatibili con quelle della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In primo luogo, infatti deve escludersi che dalla «qualificazione [...] dei diritti fondamentali oggetto di disposizioni della CEDU come principi generali del diritto comunitario» - operata dapprima dalla Corte di giustizia, indi anche dall'art. 6 del Trattato - possa farsi discendere la riferibilità alla CEDU del parametro di cui all'art. 11 Cost. e, con essa, la spettanza al giudice comune del potere-dovere di non applicare le norme interne contrastanti con la Convenzione. Né ha pregio l'argomento tratto dalla prevista adesione dell'Unione europea alla CEDU, per l'assorbente ragione che l'adesione non è ancora avvenuta, sicché, la statuizione del paragrafo 2 del nuovo art. 6 del Trattato resta, allo stato, ancora improduttiva di effetti. Quanto, poi, al richiamo alla CEDU contenuto nel paragrafo 3 del medesimo art. 6 - secondo cui i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione «e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali» - si tratta di una disposizione che riprende lo schema del previgente paragrafo 2 dell'art. 6 del Trattato sull'Unione europea: evocando, con ciò, una forma di protezione preesistente al Trattato di Lisbona; dal che discende l'impossibilità, nelle materie cui non sia applicabile il diritto dell'Unione, di far derivare la riferibilità alla CEDU dell'art. 11 Cost. dalla qualificazione dei diritti fondamentali in essa riconosciuti come «principi generali» del diritto comunitario (oggi, del diritto dell'Unione). Va infine escluso che la Carta costituisca uno strumento di tutela dei diritti fondamentali oltre le competenze dell'Unione europea; infatti presupposto di applicabilità della Carta di Nizza è che la fattispecie sottoposta all'esame del giudice sia disciplinata dal diritto europeo e non già da sole norme nazionali prive di ogni legame con tale diritto. Nel caso di specie - attinente all'applicazione di misure personali e patrimoniali ante o praeter delictum - detto presupposto difetta: la stessa parte privata, del resto, non ha prospettato alcun tipo di collegamento tra il thema decidendum del giudizio principale e il diritto dell'Unione europea.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 1/2011, n. 196, n. 187, n. 138 e 93/2010; n. 349, 348/2007; 188/1980.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 4  co. 

legge  31/05/1965  n. 575  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte