Sentenza 80/2011 (ECLI:IT:COST:2011:80)
Massima numero 35478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35476  35477


Titolo
Misure di prevenzione - Procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione - Giudizio di cassazione - Svolgimento, a richiesta di parte, nelle forme dell'udienza pubblica - Preclusione - Ritenuta violazione del principio di pubblicità delle udienze giudiziarie garantito dall'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo - Esclusione - Non fondatezza della questione in parte qua .

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, nella parte in cui non consentono che, a richiesta di parte, il ricorso per cassazione in materia di misure di prevenzione venga trattato in udienza pubblica, sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione. Infatti l'avvenuta introduzione nel procedimento di prevenzione, per effetto della sentenza n. 93 del 2010 della Corte costituzionale, del diritto degli interessati di chiedere la pubblica udienza davanti ai tribunali (giudici di prima istanza) e alle corti di appello (giudici di seconda istanza, ma competenti al riesame anche delle questioni di fatto, se non addirittura essi stessi all'assunzione o riassunzione di prove) è sufficiente a garantire la conformità del nostro ordinamento alla CEDU, senza che occorra estendere il suddetto diritto al giudizio davanti alla Corte di cassazione.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1956  n. 1423  art. 4  co. 

legge  31/05/1965  n. 575  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte