Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un deputato, attualmente senatore, per il reato di diffamazione in danno di un magistrato - Deliberazione della Camera dei deputati di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Tribunale di Roma - Insussistenza del nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'esercizio delle funzioni parlamentari - Non spettanza alla Camera dei deputati del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Non spettava alla Camera dei deputati affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende un procedimento penale davanti al Tribunale di Roma, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 19 dicembre 2008. Non sussiste, infatti, tra le dichiarazioni rese extra moenia dal deputato (attualmente senatore) e l'esercizio delle attribuzioni parlamentari il nesso funzionale necessario ad estendere alle dette dichiarazioni la garanzia dell'insindacabilità delle opinioni; a tal fine, devono ricorrere contemporaneamente i due presupposti del legame temporale tra l'attività parlamentare e quella esterna, di modo che a questa possa concretamente attribuirsi finalità divulgativa della prima, e della sostanziale corrispondenza di significato, ancorché non testuale, tra le opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e gli atti divulgativi, non essendo sufficiente una mera comunanza tematica ovvero di argomenti o di contesto politico. Nel caso di specie gli atti parlamentari personalmente riferibili all'attività del deputato, che dovrebbero fungere da "copertura" rispetto alle dichiarazioni oggetto del procedimento penale, sono inidonei a determinare l'invocato nesso funzionale poiché sono di molti anni antecedenti le dichiarazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale e risultano, per il loro contenuto, del tutto estranei ai fatti dedotti a fondamento del giudizio.
Per l'ammissibilità del conflitto, v. la citata ordinanza n. 270/2009.
Sul nesso funzionale, v., ex multis, le citate sentenze n. 420/2008, n. 410/2008, n. 171/2008, n. 53/2007 e n. 416/2006.
Sull'irrilevanza, ai fini dell'applicabilità della garanzia prevista dall'art. 68, primo comma, Cost., degli atti compiuti da altri parlamentari, appartenenti o meno allo stesso gruppo del parlamentare che ha reso le dichiarazioni extra moenia, v., ex multis, le citate sentenze n. 28/2008 e n. 304/2007.
Sull'inidoneità a determinare il nesso funzionale di atti parlamentari di molti anni antecedenti le dichiarazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale nei confronti del parlamentare, v. la citata sentenza n. 221/2006.