Parlamento - Immunità parlamentari - Procedimento penale a carico di un senatore per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa - Deliberazione del Senato della Repubblica di insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze - Insussistenza del nesso funzionale tra i fatti contestati e l'esercizio dell'attività parlamentare - Non spettanza al Senato della Repubblica del potere esercitato - Conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità.
Non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese da un proprio componente, per le quali pende un procedimento penale davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost., con conseguente annullamento della deliberazione di insindacabilità adottata dall'Assemblea il 12 febbraio 2009. Non sussiste, infatti, tra la dichiarazione divulgativa extra moenia e l'attività parlamentare propriamente intesa il nesso funzionale che é necessario per ritenere operante la garanzia dell'insindacabilità e che non può essere visto come un semplice collegamento di argomento o di contesto politico, ma come identificabilità della dichiarazione quale espressione dell'attività parlamentare, postulandosi anche, a tal fine, una sostanziale contestualità tra i due momenti. Nel caso di specie l'atto "tipico" che fungerebbe da "copertura" per l'insindacabilità delle affermazioni del parlamentare non solo è successivo alle dichiarazioni extra moenia di quest'ultimo, ma è altresì connotato dall'assoluta inconferenza dei temi trattati rispetto a quanto specificamente contenuto nella pubblicazione oggetto del procedimento penale per diffamazione.
Per l'ammissibilità del conflitto, v. la citata ordinanza n. 174/2010.
Sul nesso funzionale, v., ex multis, le citate sentenze n. 301/2010, n. 420/2008 e n. 97/2008.
Nel senso che non possono fungere da elementi di riferimento, agli effetti della garanzia dell'insindacabilità di cui all'art. 68, primo comma, Cost., atti compiuti dal parlamentare in epoca successiva alle dichiarazioni extra moenia, v., ex multis, le citate sentenze n. 134/2008, n. 371/2006 e n. 335/2006.