Sentenza 176/2023 (ECLI:IT:COST:2023:176)
Massima numero 45766
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SCIARRA  - Redattore ANTONINI
Udienza Pubblica del  21/06/2023;  Decisione del  21/06/2023
Deposito del 28/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:  45765  45767


Titolo
Sanità pubblica - Autorizzazione e accreditamento di strutture sanitarie - Norme della Regione Abruzzo - Contributo regionale al di fuori della fonte convenzionale e della remunerazione globale del sistema tariffario - Violazione dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 231002).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost. e dei principi fondamentali in materia di tutela della salute e di coordinamento della finanza pubblica, l’art. 26, comma 2, della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, che riconosce un contributo ai soggetti accreditati e legati al Servizio sanitario regionale da un apposito contratto. La disposizione impugnata dal Governo introduce una remunerazione ulteriore e aggiuntiva, al di fuori della fonte convenzionale e del sistema tariffario che la connota – volto a ottenere un maggiore controllo della spesa, programmata e suddivisa tra i diversi soggetti erogatori, grazie alla fissazione di volumi massimi delle prestazioni erogabili – così discostandosi dal principio fondamentale della remunerazione globale in base a tariffe omnicomprensive per le prestazioni acquisite da un soggetto privato accreditato. (Precedenti: S. 76/2023 – mass. 45477; S. 192/2017 – mass. 42056; S. 124/2015 – mass. 38445; S. 94/2009 – mass. 33283-33284-33285-33286-33287-33288-33289-33290).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  22/08/2022  n. 24  art. 26  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte