Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei principi di solidarietà, di ragionevolezza e di personalità della responsabilità penale, nonché asserita violazione dell'obbligo di conformità alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute e del dovere di regolare la condizione giuridica dello straniero nel rispetto dei trattati internazionali - Carente descrizione della fattispecie, con conseguente preclusione del necessario controllo in punto di rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 27 e 117 della Costituzione, dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate in un procedimento penale a carico di tre soggetti, di minore età, imputati del reato di cui alla norma censurata «per aver fatto ingresso nel territorio dello Stato Italiano in condizioni di clandestinità». L'ordinanza di rimessione presenta infatti gravi carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta, in quanto si limita a riprodurre nell'epigrafe il capo d'imputazione, a sua volta circoscritto ad una parafrasi della norma incriminatrice, senza alcun cenno alla vicenda che ha dato origine al giudizio e alla sua riconducibilità al paradigma punitivo censurato, così da precludere alla Corte il necessario controllo in punto di rilevanza della questione.