Ordinanza 84/2011 (ECLI:IT:COST:2011:84)
Massima numero 35484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35483  35485


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei principi di uguaglianza e di personalità della responsabilità penale, nonché asserita violazione del diritto di difesa e degli obblighi internazionali in materia di trattamento dei migranti - Questioni prospettate in termini astratti ed ipotetici, con conseguente irrilevanza, difetto di rilevanza attuale e preclusione del necessario controllo al riguardo - Censure erroneamente riferite alla disposizione impugnata, anziché a norme distinte non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 27 e 117 della Costituzione, dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Quanto alla pretesa violazione del principio di uguaglianza e del principio di personalità della responsabilità penale per effetto dell'applicazione della norma censurata − derivante, a parere dei giudici a quibus, dalle circostanze: che l'accertamento giurisdizionale di condotte identiche produrrebbe effetti diversi (sentenza di condanna o, se l'autore dell'azione criminosa sia già stato espulso o respinto, di non luogo a procedere), in ragione dell'esecuzione di provvedimenti (espulsione o respingimento) rimessi alla discrezionalità e alla disponibilità di mezzi dell'autorità amministrativa, a prescindere della volontà e dell'azione del reo; che, inoltre, non sarebbe attribuita alcuna rilevanza alla presenza di giustificati motivi idonei a determinare le condotte oggetto dell'incriminazione; che, infine, sarebbe irragionevolmente preclusa all'agente la possibilità di estinguere il reato mediante oblazione −, la questione è prospettata in termini astratti ed ipotetici, considerato che, dalle ordinanze di rimessione, non risulta né che il giudice abbia acquisito «la notizia dell'esecuzione dell'espulsione o del respingimento», presupposto indefettibile, ai sensi dell'art. 10-bis, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, per la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere; né che sia stata prospettata alcuna circostanza idonea ad assumere rilievo quale "giustificato motivo" e neppure che gli imputati abbiano presentato domanda di oblazione, sicché le relative questioni sollevate risultano prive di attuale rilevanza o comunque non consentono il necessario controllo al riguardo. Quanto, poi, alla pretesa violazione dell'art. 117 Cost., con riguardo agli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di trattamento dei migranti − e segnatamente, secondo i giudici rimettenti, con riferimento all'art. 6 del Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti (adottato dall'Assemblea generale il 15 dicembre 2000, ratificato e reso esecutivo con legge 16 marzo 2006, n. 146) − la manifesta inammissibilità della questione in relazione al parametro indicato discende dalla circostanza che dall'ordinanza di rimessione non si desume che l'imputato sia stato oggetto di traffico illecito ai sensi del citato art. 6. Quanto, infine, alla ritenuta violazione dell'art. 3 Cost. per irragionevole disparità di trattamento sotto il profilo sanzionatorio − considerato nel suo complesso, cioè comprensivo non solo della pena dell'ammenda ma anche del divieto di applicare il beneficio della sospensione condizionale di detta pena, nonché della facoltà concessa al giudice di pace di sostituire la pena pecuniaria con una sanzione più grave qual è l'espulsione dallo Stato per un periodo non inferiore a cinque anni − la questione è manifestamente inammissibile in quanto la lesione costituzionale denunciata non deriva comunque dalla disposizione impugnata, ma, eventualmente, da norme distinte, non coinvolte nello scrutinio di costituzionalità. Tali sono l'art. 16, comma 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nella parte in cui - a seguito della modifica operata dalla legge n. 94 del 2009 - estende l'applicabilità dell'espulsione come sanzione sostitutiva alla contravvenzione di cui all'art. 10-bis del detto decreto legislativo, nonché la correlata disposizione dell'art. 62-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), in forza della quale - diversamente da quanto stabilito dal precedente art. 62 con riferimento alle sanzioni sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) - «nei casi stabiliti dalla legge, il giudice di pace applica la misura sostitutiva di cui all'art. 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata  15/11/2000  n.   art. 6