Ordinanza 84/2011 (ECLI:IT:COST:2011:84)
Massima numero 35485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35483  35484


Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di ragionevolezza, di uguaglianza, di offensività del reato, di sussidiarietà dell'illecito penale e di buon andamento della pubblica amministrazione - Assenza di argomenti idonei a superare quelli esposti in una precedente sentenza di non fondatezza della questione - Inconferenza di uno degli evocati parametri - Manifesta infondatezza delle questioni.

Testo

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 2, 3, 25, 27 e 97 della Costituzione, dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). I dubbi di compatibilità costituzionale della norma censurata con l'art. 2 Cost. − sul presupposto che essa, configurando come reato la fattispecie di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato, lederebbe i diritti inviolabili dell'uomo ed il principio costituzionale di solidarietà −; con l'art. 3 Cost. − sotto il profilo dell'irragionevolezza della scelta legislativa, volta a criminalizzare l'ingresso e la permanenza clandestini nello Stato italiano, pure in presenza di istituti espulsivi di natura amministrativa−; con gli artt. 25 e 27 Cost. − ritenendo violato il principio di offensività del reato, in forza del quale al legislatore sarebbe preclusa l'introduzione, per finalità di mera deterrenza, di sanzioni non ricollegabili a fatti colpevoli, ma piuttosto a modi di essere ovvero ad una mera disobbedienza priva di disvalore (anche potenziale) per un determinato bene giuridico − sono stati tutti già esaminati e dichiarati infondati con precedente pronuncia di questa Corte (sentenza n. 250 del 2010), per cui le odierne questioni, in assenza di argomenti idonei a superare quelli esposti nella citata sentenza, si rivelano manifestamente infondate. Quanto, infine, alla ritenuta violazione dell'art. 97 Cost. − sul presupposto che la norma censurata sarebbe diretta ad ottenere l'espulsione dello straniero, cioè un risultato già conseguibile con la procedura amministrativa, per cui il procedimento penale costituirebbe un semplice duplicato − la questione, sotto tale profilo, è manifestamente infondata per l'inconferenza del parametro evocato, perché il principio del buon andamento è riferibile all'amministrazione della giustizia soltanto per quanto attiene all'organizzazione e al funzionamento degli uffici giudiziari, non all'attività giurisdizionale in senso stretto.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  25/07/1998  n. 286  art. 10  co. 

legge  15/07/2009  n. 94  art. 1  co. 16

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 27

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte