Esecuzione penale - Mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale - Possibilità per la Corte di appello di disporre che la pena o la misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto qualora la persona ricercata sia cittadino italiano - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena, nonché asserito contrasto con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario - Sopravvenuta sentenza di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dell'art. 18, comma 1, lett. r), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), nella parte in cui stabilisce che, «se il mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale», la Corte di appello può disporre che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al diritto interno, soltanto «qualora la persona ricercata sia cittadino italiano». Questa Corte, con pronuncia successiva alla pubblicazione dell'ordinanza di rimessione (sentenza n. 227 del 2010), ha infatti già dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui non prevede il rifiuto di consegna anche del cittadino di un altro Paese membro dell'Unione europea, che legittimamente ed effettivamente abbia residenza o dimora nel territorio italiano, ai fini dell'esecuzione della pena detentiva in Italia.
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