Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione dei principi di solidarietà, di ragionevolezza, di uguaglianza, di personalità della responsabilità penale e di buon andamento della pubblica amministrazione - Questioni identiche ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili per irrilevanza, in ragione dell'omessa o carente descrizione della fattispecie concreta - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 della Costituzione, nonché al «principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale», dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica). Le ordinanze di rimessione risultano invero di contenuto sostanzialmente identico a quello di altre, emesse dallo stesso giudice rimettente, con le quali sono state sollevate questioni già dichiarate manifestamente inammissibili per irrilevanza, in ragione dell'omessa o carente descrizione della concreta fattispecie sottoposta a giudizio (vedi ordinanze n. 253 del 2010 e n. 3 del 2011).