Sentenza 88/2011 (ECLI:IT:COST:2011:88)
Massima numero 35490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore NAPOLITANO
Udienza Pubblica del  07/03/2011;  Decisione del  07/03/2011
Deposito del 11/03/2011; Pubblicazione in G. U. 16/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35489


Titolo
Minoranze linguistiche - Circolazione stradale - Norme della Regione Friuli-Venezia Giulia - Interventi di sostegno, ad opera della Regione, a favore degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di origine veneta parlati nella Regione - Ricorso del Governo - Asserita violazione di norme interposte statali in tema di toponimia cui è affidata la tutela delle "minoranze linguistiche" in base all'art. 6 Cost. - Ritenuta esorbitanza dalle competenze legislative regionali, non essendo la disposizione impugnata norma di attuazione dello statuto - Lamentata lesione delle disposizioni statali espressive della competenza esclusiva statale nella materia dell'«ordine pubblico e sicurezza» - Esclusione - Non fondatezza della questione.

Testo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 2, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 febbraio 2010, n. 5 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella Regione Friuli-Venezia Giulia) - secondo cui «la Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2» della legge stessa - sollevate, in riferimento agli artt. 6 e 117, secondo comma, lettera h), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri. Nella specie, infatti, il legislatore regionale non ha inteso interferire con la determinazione dei nomi dei luoghi che si realizza attraverso l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale, mirando la denunciata disposizione genericamente ad incentivare il ricorso ai dialetti nella "cartellonistica"; in base dell'art. 6 Cost., del resto, la tutela attiva delle minoranze linguistiche costituisce un principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, la cui disciplina non è integrata solo dalla legge 15 febbraio 1999, n. 482, di tutela delle minoranze linguistiche storiche, poiché sia prima che dopo l'approvazione di tale legge sono state adottate apposite leggi regionali di sostegno dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni; né la disposizione censurata ha leso - alla luce dell'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. - la competenza esclusiva del legislatore statale in materia di circolazione stradale, poiché tale disposizione, correttamente intesa, non si riferisce alla segnaletica stradale, né la "cartellonistica" ivi prevista può essere assimilata ad un segnale di localizzazione territoriale del confine del comune (art. 37, comma 2-bis, del vigente codice della strada).

Sulla tutela delle minoranze linguistiche regionali v., di recente, le sentenze n. 159 del 2009 e n. 170 del 2010.

Più specificamente, in relazione alla toponomastica locale, v. la sentenza n. 346 del 2010.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  17/02/2010  n. 5  art. 8  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 6

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

codice della strada (d.lgs. 30-4-1992, n. 285)    n.   art. 37    co. 2  bis

legge  15/02/1999  n. 482  art. 10  

legge  15/02/1999  n. 482  art. 18