Regioni (competenza residuale) - In genere - Misure a favore di malati oncologici - Norme della Regione Abruzzo - Rifinanziamento di interventi - Ricorso del Governo - Lamentata violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di tutela della salute - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 218001).
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione al principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, dell’art. 25 della legge reg. Abruzzo n. 24 del 2022, il quale, nel sostituire l’art. 23 della legge reg. Abruzzo n. 5 del 2022, stanzia risorse per il rifinanziamento di interventi a favore di malati oncologici. Sebbene la Regione Abruzzo sia assoggettata ai vincoli dei piani di rientro dal disavanzo sanitario, la disposizione impugnata non introduce livelli di assistenza sanitaria inerenti alla garanzia delle prestazioni essenziali e nemmeno incrementa la spesa sanitaria, ma prevede misure che, riguardando gli effetti collaterali delle cure dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia (favorire la ripresa delle relazioni interpersonali, il miglioramento della qualità della vita, il ritorno al lavoro e alla socialità), si collocano nell’area delle prestazioni di natura sociale e mostrano una finalità diversa rispetto alla materia della tutela della salute, ricadendo nell’esercizio della competenza residuale in materia dei servizi sociali. La norma regionale, infatti, individua le risorse e la relativa copertura su fondi non sanitari, facendoli confluire nelle congruenti voci di spesa del bilancio regionale, così impedendo l’attivazione dei vincoli connessi ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, cui la Regione Abruzzo è assoggettata. Il riscontrato carattere sociale delle prestazioni finanziate e, soprattutto, l’estraneità delle relative risorse al perimetro delle entrate e uscite sanitarie, di cui all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, inducono a ritenere non fondata anche la prospettata violazione dell’obbligo di copertura finanziaria di cui all’art. 81, terzo comma, Cost., in quanto viene escluso in radice l’evocato tema dell’elusione dell’obbligo di garantire la spesa necessaria destinata ad assicurare i livelli essenziali di assistenza. (Precedenti: S. 161/2022 – mass. 44954; S. 36/2021 – mass. 43641; S. 94/2019 – mass. 41867).