Comuni, Province e città metropolitane - Referendum - Norme della Provincia di Bolzano - Istituzione e disciplina del Consiglio dei comuni - Attribuzione al Consiglio dei comuni dell'iniziativa referendaria per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale in materia, tra l'altro, di finanza e tributi locali - Ricorso del Governo - Sopravvenuta modificazione della disposizione censurata, medio tempore rimasta inapplicata, in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 8 febbraio 2010, n. 4, impugnato, in riferimento all'art. 75, secondo comma, Cost. ed agli artt. 4, 5, 8, 9 e 47 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in quanto attribuisce al Consiglio dei comuni l'iniziativa referendaria per l'abrogazione totale o parziale di una legge provinciale in materia, tra l'altro, di tributi locali, finanza locale e manovra finanziaria provinciale. Successivamente alla proposizione del ricorso, infatti, l'art. 1 della legge provinciale n. 2 del 2011 ha modificato, in senso satisfattivo delle ragioni del ricorrente, la censurata disposizione (medio tempore rimasta inapplicata), escludendo dal novero delle leggi provinciali per le quali il Consiglio dei comuni può chiedere l'effettuazione di referendum abrogativo quelle «aventi ad oggetto tributi locali, la finanza locale e la manovra finanziaria provinciale».