Appalti pubblici - Regione Siciliana - Decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste - Previsione di iscrizione in apposito albo quale condizione necessaria per l'affidamento degli incarichi di collaudo di opere pubbliche - Ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Governo - Denunciato contrasto con la disciplina statale - Asserita violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della tutela della concorrenza e dell'ordinamento civile - Vizio riconducibile a violazione di norme sulla competenza contenute in leggi ordinarie - Insussistenza di materia per conflitto di attribuzione - Mancato riferimento allo statuto speciale - Inammissibilità.
E' inammissibile il conflitto di attribuzione fra enti sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Siciliana in relazione all'art. 2 del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale foreste in data 22 ottobre 2009, avente ad oggetto le condizioni per l'affidamento degli incarichi di collaudo delle opere pubbliche, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e) ed l), Cost. e, «derivatamente», degli art. 4, comma 3, e 45, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006. Il ricorso, infatti, appare proposto allo scopo non già di ottenere la declaratoria della non spettanza all'amministrazione regionale dell'attribuzione del potere esercitato, quanto di ottenere la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua del decreto dirigenziale impugnato, con conseguente improprio utilizzo dello strumento del conflitto per il sindacato di legittimità costituzionale su atti non aventi forza di legge. Inoltre, l'assenza di un qualsiasi riferimento allo statuto speciale e l'omissione di ogni argomentazione sulle ragioni dell'applicazione delle norme del Titolo V della parte seconda della Costituzione comportano un ulteriore motivo di inammissibilità del conflitto.
Sui requisiti di ammissibilità del conflitto in relazione alle violazioni denunciate, v., citate, sentenze n. 235 del 2008, n. 380 del 2007 e n. 9 del 2004.
Sull'inammissibilità per omessa argomentazione circa la mancata applicazione dello statuto speciale, v., citata, sent. n. 258 del 2004.