Sentenza 91/2011 (ECLI:IT:COST:2011:91)
Massima numero 35493
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  09/03/2011;  Decisione del  09/03/2011
Deposito del 21/03/2011; Pubblicazione in G. U. 23/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35494


Titolo
Enti locali - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino della disciplina delle Comunità montane ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 244 del 2007 - Accertamento della riduzione a regime della spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane e prevista produzione degli effetti del comma 20 del suddetto art. 2 in relazione a talune Regioni - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto - Denunciata violazione delle competenze legislative, amministrative e finanziarie della Regione nella materia residuale delle "comunità montane", nonché asserita lesione dei principi di leale collaborazione e di ragionevolezza - Estraneità all'oggetto del conflitto delle disposizioni che non si riferiscono alla ricorrente - Inammissibilità del ricorso limitatamente a tale parte.

Testo

E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione al d.P.C.M. 19 novembre 2008 di riordino della disciplina delle Comunità montane ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 244 del 2007, relativamente alle disposizioni del suddetto decreto che si riferiscono a Regioni diverse dalla ricorrente e sono, pertanto, estranee all'oggetto del conflitto medesimo.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  19/11/2008  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte