Sentenza 91/2011 (ECLI:IT:COST:2011:91)
Massima numero 35494
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE SIERVO  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  09/03/2011;  Decisione del  09/03/2011
Deposito del 21/03/2011; Pubblicazione in G. U. 23/03/2011
Massime associate alla pronuncia:  35493


Titolo
Enti locali - Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riordino della disciplina delle Comunità montane ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 244 del 2007 - Prevista produzione per la Regione Veneto degli effetti del comma 20 del suddetto art. 2 dalla data di pubblicazione del decreto - Ricorso per conflitto di attribuzione della Regione Veneto - Violazione delle attribuzioni regionali nella materia delle "comunità montane", già riconosciuta di competenza residuale dalla sentenza n. 237 del 2009 dichiarativa dell'illegittimità costituzionale della normativa legislativa di riferimento - Conseguente illegittimità dell'art. 2 del d.P.C.M. nella parte in cui si riferisce alla ricorrente - Non spettanza allo Stato della potestà esercitata - Annullamento in parte qua dell'atto impugnato.

Testo

Non spettava allo Stato disporre che per la Regione Veneto si producano gli effetti di cui al comma 20 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 21, ultimo periodo, della medesima legge, con conseguente annullamento dell'art. 2 del d.P.C.M. 19 novembre 2008 di riordino della disciplina delle Comunità montane ai sensi dell'art. 2, comma 21, della citata legge n. 244, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente. Successivamente alla proposizione del ricorso, la sentenza n. 237 del 2009 - dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 20 e 22, della legge n. 244 del 2007, nonché dell'art. 2, comma 21, ultimo periodo, della stessa legge, secondo il quale «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto» - ha riconosciuto che la previsione della cessazione dell'esistenza di comunità montane o dell'automatico scorporo di comuni dall'ambito delle comunità stesse vanifica il contenuto precettivo della legge regionale eventualmente adottata, con violazione del criterio di riparto di competenze e del principio di legalità costituzionale, in forza dei quali ogni intervento sull'efficacia di leggi regionali deve trovare puntuale giustificazione in fonti costituzionali. In particolare, posto che l'ordinamento delle comunità montane rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, il comma 20 è stato giudicato lesivo anche dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contiene una disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, giacché non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dispone, in via principale, direttamente, la conseguenza, molto incisiva, della soppressione delle comunità che si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste. Inoltre, palesemente illegittima è stata giudicata l'ultima parte del comma 21, che attribuisce ad un atto amministrativo dello Stato (il d.P.C.M. in questione), a decorrere dalla data della sua pubblicazione, efficacia abrogativa delle disposizioni regionali adottate, ove riconosciute insufficienti a garantire le riduzioni di spesa indicate nel comma 17. Il d.P.C.M. 19 novembre 2008, nella parte in cui forma oggetto della presente controversia, contrasta con gli effetti prodotti dalla citata sentenza n. 237 e, in conseguenza dell'intervenuta caducazione della normativa di base posta dalla legge n. 244 del 2007, é venuta meno anche la legittimità dell'art. 2 del medesimo decreto nella parte in cui si riferisce alla Regione Veneto.

Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 20, 21, ultimo periodo, e 22, della legge n. 244 del 2007, v. la citata sentenza n. 237/2009.



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  19/11/2008  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte